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Il PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento, si deve preoccupare del coordinamento delle diverse imprese che sono presenti in cantiere. Infatti, dall’analisi degli infortuni nei cantieri edili sono emerse scelte progettuali inconsapevolmente non sicure; da qui l’esigenza, già in fase di progettazione, di definire la necessaria sicurezza di chi deve realizzare l’opera: a tal fine è prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura del coordinatore per la progettazione nominato dal committente, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea.
Il PSC deve contenere tutte le informazioni che riguardano la valutazione dei rischi relativi all’opera con riferimento allo specifico contesto ambientale ed alle lavorazioni previste. Il PSC deve contenere le prescrizioni che le imprese devono rispettare durante l’esecuzione dei lavori, inerenti gli aspetti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi.
Punto cruciale del
PSC è il cronoprogramma dei lavori, dal quale si evincono le interferenze, si specificano le misure di coordinamento e si determinano i costi della sicurezza.
Il PSS, Piano di Sicurezza Sostitutivo, è previsto solo nel settore dei lavori pubblici (art. 131 Codice dei contratti). L’appaltatore, o il concessionario, è tenuto a presentarlo in tutti i casi in cui non sia presente il
PSC. Il PSS è quindi un piano di coordinamento e di valutazione dei rischi specifici ed è un obbligo dell’appaltatore;
inoltre è esso stesso POS dell’appaltatore. Contiene gli stessi elementi del PSC con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Il software allegato permette la stesura del PSC mediante l’inserimento dati, la definizione delle zone cantiere, la definizione del diagramma di
Gantt, l’analisi delle interferenze, le verifiche degli apprestamenti delle attrezzature delle infrastrutture e per finire la valutazione dei costi della sicurezza.
Allegato: CD-ROM
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