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AA.VV.

Nuovo regolamento contratti pubblici

Legislazione Tecnica

Il provvedimento entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il giorno 08/06/2011, ad eccezione degli articoli 73 e 74, recanti rispettivamente «Sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione» e «Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo d’informazione», che entrano invece in vigore dal 25/12/2010. Si segnala inoltre che alcuni articoli non sono stati ammessi al visto da parte della Corte dei Conti.

Si tratta precisamente: 
* dell’art. 72;
* dell’art. 79, comma 21;
* all’art. 238, comma 1 della frase: «o a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, svolti singolarmente o in commissione, ovvero per gli incarichi affidati a commissioni costituite da membri dipendenti della stazione appaltante e da soggetti esterni o dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici»;
* dell’art. 327, comma 2;
* dell’art. 357, commi 12, 13, 16, 17 con riferimento al le categorie seguenti: 
OG 12; OS 3; OS 4; OS 5; OS 11; OS 13; OS 14; OS 22; OS 25; OS 27; OS 28; OS 29; OS 30; OS 34;
* all’art. 357, comma 22 della frase: «In relazione all’articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell’attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie si applica l’articolo 79».

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Data ultimo aggiornamento: Giovedi' 27 gennaio 2011