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Tecnica | Ambiente | |
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AA.VV.Gestione e controllo dei rifiuti specialiHyper Società Editrice |
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La disciplina generale per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti è contenuta nella Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” – comunemente conosciuto come “Codice ambientale” o “Testo unico sull’ambiente” – e nei relativi decreti ministeriali di attuazione, ai quali però vanno aggiunti quelli a suo tempo emanati in base alle disposizioni legislative precedenti (in particolare in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto “ decreto Ronchi”), essendo stati fatti salvi fino all’emanazione dei nuovi corrispondenti decreti ministeriali previsti dal nuovo decreto legislativo. Tra i decreti ministeriali anteriori al d.lgs. n. 152/2006, ma comunque vigenti fino a nuove disposizioni, vanno in particolare ricordati quelli che disciplinano il cosiddetto “regime semplificato per il recupero”: decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e decreto ministeriale 12 giugno 2002, n, 161. Il d.lgs. n. 152/2006 è in vigore il 26 aprile 2006, ma ha poi subito numerose e significative variazioni, in particolare, dapprima, con il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, cosiddetto “correttivo”, che ne ha ridisciplinato alcune componenti importanti, e da ultimo con il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, che ha compiutamente adeguato la normativa italiana alle più recenti disposizioni comunitarie in materia, ossia alla direttiva 2008/98/CE. Questa è però solo, come s’è detto, la “disciplina generale”. La completa regolamentazione di tutti gli aspetti relativi alla pr oduzione, movimentazione, smaltimento e recupero di tutti i rifiuti si sviluppa in un ben più ampio corpo di disposizioni costituito da non meno di una cinquantina di testi normativi, tra leggi, decreti e regolamenti nazionali e comunitari. Sono disciplinati al di fuori del cosiddetto “Testo unico” segmenti tutt’altro che marginali della materia, quali la disciplina delle discariche (d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36) e la disciplina degli inceneritori (d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133), nonché tutta una serie di regole particolari e complementari relative alla gestione di specifiche tipologie di rifiuti, quali gli oli minerali e sintetici usati (d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, per la parte ancora in vigore), i veicoli fuori uso (d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209), i rifiuti sanitari (d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, cosiddetti RAEE (d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151) e le pile e gli accumulatori (d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188). Tali “regole particolari e complement ari” – con le relative norme di attuazione – in tutto o in parte sostituiscono, per i rifiuti cui si applicano, le regole generali (e pertanto sono “regole particolari”) oppure si aggiungono a quelle in via generale fissate per tutti i rifiuti (ed in tal caso si tratta di “norme complementari”. Ad esempio, per rifiuti diffusamente prodotti nelle attività industriali, artigianali e di servizio, quali sono gli oli minerali e sintetici usati – ma lo stesso vale per le pile e gli accumulatori – le regole specia li che li riguardano integrano la disciplina dei rifiuti, facendo carico ad appositi organismi (Consorzio nazionale oli usati e Centro di coordinamento per le pile e gli accumulatori) di coordinare ed ottimizzare le attività di recupero, con diritto/obbligo per i detentori di tali rifiuti di conferirli (direttamente o tramite le apposite reti) agli impianti di recupero prestabiliti; per tutto il resto, ed in particolare per chi li produce come rifiuti, gli oli usati, le pile e gli accumulatori esausti sono rifiuti, a seconda dei casi, urbani o speciali (eventualmente anche classificati pericolosi) come tutti gli altri. Salve le particolarità accennate, nella stragrande maggioranza dei casi le norme di diretto ed effettivo interesse per le aziende, ai fini della gestione ordinaria dei rifiuti che producono, sono però contenute in un limitato numero di articoli del solo titolo primo della sopra citata Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 (come modificato prima dal d.lgs. n. 4/2008 e poi dal d.lgs. n. 205/2010 ) ed in pochi o pochissimi decreti ministeriali di attuazione: * * * * il già citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998, sul recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, cui eventualmente si aggiunge, essendo certamente di ben minore interesse, il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, che riguarda anch’esso il recupero in regime semplificato, ma di rifiuti pericolosi; * * * * il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che ha istituito il sistem a informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ossia il SISTRI, nonché * * * * fino all’effettiva e completa operatività del di tale sistema, ovvero anche dopo, per le ipotesi residuali: * * * – il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, sul formulario per il trasporto e – il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, sul registro di carico e scarico dei rifiuti. La collana: Guida pratica
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Data ultimo aggiornamento: Mercoledi' 11 maggio 2011