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Comunicazione sistri e mud 2011

Hyper Società Editrice

Il MUD, ossia il modello unico di dichiarazione in materia ambientale, è sostanzialmente solo un “contenitore”. La legge 25 gennaio 1994, n. 70, che lo prevede e disciplina, infatti, direttamente o – per lo più – tramite i decreti di attuazione cui rinvia, si limita a stabilire i termini e le forme per la presentazione della dichiarazione (o delle dichiarazioni): l’obbligatorietà ed i contenuti, il “chi deve dichiarare”, il “cosa deve essere dichiarato” e perfino le conseguenze della mancata o irregolare comunicazione – ossia le sanzioni – sono stabiliti da altre leggi, e, prima fra tutte, dalla “legge sui rifiuti”. Il primo e fino all’anno scorso principale contenuto del MUD è costituito dalle comunicazioni annuali relative ai rifiuti speciali (pericolosi e non) prodotti ed ai rifiuti recuperati e smaltiti, ossia le comunicazioni prescritte ai fini della formazione e aggiornamento del catasto nazionale del rifiuti (art. 189, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 nella versione in vigore quanto meno fino al 31 maggio 2011). 

A seguito dell’introduzione del SISTRI, ossia del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti tenuti ad aderire a tale sistema è venuta meno la necessità di presentare la comunicazione precedentemente prescritta. 
Tuttavia, come evidenziato anche nella circolare del 3 marzo 2011, diramata dal Ministero, «nelle more della piena entrata a regime [attualmente prevista a decorrere dal 1° giugno 2011] del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il d.m. 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.» Ciò però riguarda solo i produttori iniziali (ovviamente di rifiuti speciali, non di rifiuti urbani) e i recuperatori e gli smaltitori (anche di rifiuti urbani). «I trasportatori di rifiuti e colo ro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione [prosegue la circolare] non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.». 

Resta invece per il momento fermo l’obbligo di presentare il MUD per tutte le altre comunicazioni diverse da quella “storica e principale” per la formazione e aggiornamento del catasto dei rifiuti, ossia, si ripete: 
* * la comunicazione relativa alla raccolta dei rifiuti (urban i, assimilati e speciali) da parte del servizio pubblico;
* * la comunicazione relativa agli imballaggi;
* * la comunicazione relativa ai veicoli fuori uso (peraltro soppressa a partire da quella relativa all’anno 2011); 
* * la comunicazione relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (anche questa soppressa a partire da quella relativa al 2011);
* * la comunicazione relativa agli scarichi ed emissioni da impianti IPPC. 

* In considerazione di quanto sopra, ossia, come si legge nella circolare ministeriale del 3 marzo 2011, «in considerazione della limitatezza dell’arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell’adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda unicamente il 2010 [per i rifiuti] e parte del 2011 [ossia fino al 31 maggio 2011, per i rifiuti, per i veicoli fuori uso e per le apparecchiature elettriche ed elettroniche]», con la medesima circolare il Ministero, al dichiarato fine di agevolare i soggetti tenuti alla present azione di detta dichiarazione SISTRI, ha disposto che: – la comunicazione o dichiarazione SISTRI potrà avvenire anche
• «utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel d.P.C.M. 27 aprile 2010», oppure in alternativa a libera scelta del dichiarante 
• compilando «in via telematica gli appositi modelli, che saranno [sono già] pubblicati sul portale www.sistri.it», ferme restando, per le atre comunicazioni le (sole) modalità già in vigore dell’anno scorso previste dal cit ato d.P.C.M. del 27 aprile 2010.

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Data ultimo aggiornamento: Mercoledi' 11 maggio 2011