Negli ultimi anni il Legislatore si è concentrato su nuove misure volte a limitare l’evasione fiscale. È il caso della comunicazione delle operazioni con Paesi “black list” e la nuova comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro). L’elenco black list prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cessioni ed acquisti di beni, nonché di prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero i Pae si inclusi nella cosiddetta “black list”. Il testo affronta l’obbligo di comunicazione dei clienti e fornitori black list introdotto dal D.M. 30 marzo 2010, sulla base dei chiarimenti forniti dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 53/2010, n. 2/2011 e n. 27/2011. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ad € 3.000/3.600, introdotta dall’art. 21, D.L. n. 78/2010, e disciplinata dal Provvedimento 22 dicembre 2010, prevede l’obbligo di comunica re telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in un unico adempimento annuale, per ciascun cliente/fornitore, le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000, oppure € 3.600 (al lordo IVA) per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e quindi documentate da scontrino/ricevuta fiscale. | |
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Data ultimo aggiornamento: Domenica 20 novembre 2011 |