Il D.L. 78/2010, convertito con legge 30 luglio n. 122, prevede che gli avvisi di accertamento emanati dall’Agenzia delle Entrate, per il periodo di imposta in corso al 2007 e successivi, emessi e notificati posteriormente al 1° ottobre 2011 (termine così rinviato dal D.L. 98/2011) in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap e Iva sono immediatamente esecutivi.
In linea generale, nel nuovo corpo normativo:
- gli importi devono essere versati entro il termine di proposizione del ricorso
per la totalità ovvero per un terzo delle maggiori imposte accertate (oltre gli interessi), a seconda del fatto che il contribuente abbia o meno proposto ricorso;
- in caso di inadempienza, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, le somme vengono affidate “in carico” a Equitalia, che può procedere, con le misure esecutive/cautelari.
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Data ultimo aggiornamento: Lunedi' 28 maggio 2012 |