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QUERCIA LUIGI
QUERCIA LUIGI, Il processo tributario, SIMONE
Mediazione tributaria Novità di carattere procedurale Accertamento esecutivo
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Questo Volume esce all’indomani dell’entrata in vigore, il 1° aprile 2012, del nuovo istituto della mediazione, introdotto dall’art. 17 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ultima delle novità, in ordine di tempo, che hanno scandito i tre anni trascorsi dalla precedente uscita in libreria.

La mediazione tributaria, introdotta dall’art. 39, comma 9, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, in presenza di atti notificati dall’Agenzia delle Entrate di valore inferiore ad € 20.000,00, debba essere attivato, a pena d’inammissibilità, un procedimento amministrativo preliminare al ricorso, avente la finalità, mutuata dal processo civile, di deflazionare il contenzioso.

Si tratta, più in particolare, di uno strumento che consente al contribuente di proporre all’Amministrazione finanziaria sia l’annullamento totale o parziale dell’atto, sulla base degli stessi motivi, di fatto e di diritto, che potrebbero essere portati all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale, sia una mediazione.

Com’è facile intuire, le ricadute del nuovo istituto sul processo tributario sono innumerevoli, a cominciare dal ridimensionamento della conciliazione giudiziale, espressamente esclusa per le controversie oggetto di reclamo, dalla decisione in merito alla condanna alle spese di giudizio e dalla fase cautelare.

A tali novità se ne aggiungono altre, non meno importanti, sul piano procedurale, quali l’introduzione della nota di iscrizione a ruolo all’atto della costituzione in giudizio, l’obbligo di indicazione nel ricorso, del codice fiscale, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e del numero di fax del difensore, nonché l’obbligo di indicazione del valore della controversia, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Quest’ultima novità si è resa necessaria in conseguenza dell’applicazione, anche al processo tributario, del contributo unificato per le spese di giustizia (che, a de correre dal 7 luglio 2011, ha soppiantato l’imposta di bollo), il cui ammontare è calcolato, appunto, in base al valore della lite.

Accanto a tali modifiche procedurali, altrettanto rilevanti risultano le riforme previste dal legislatore tributario in tema di accertamento e riscossione che si riflettono anche sul contenzioso tributario, in primo luogo sotto il profilo delle strategie difensive. Dal 1° ottobre 2011, infatti, gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate ai fi ni delle Imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP e aventi ad oggetto le annualità 2007 e successive, hanno natura esecutiva.

Tale fondamentale modifica, introdotta dall’art. 29 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, comporta che l’avviso di accertamento costituisce, allo stesso tempo, titolo esecutivo e precetto ai fini della procedura di riscossione coatta da parte dell’agente per la riscossione. Il nuovo avviso di accertamento, pertanto, è diventato titolo per la riscossione del tributo, avendo “assorbito” le funzioni svolte, in precedenza, dalla cartella di pagamento, il che ha comportato, evidentemente, una diversa considerazione dei tempi e modi di proposizione dell’istanza cautelare.
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Data ultimo aggiornamento: Venerdi' 21 settembre 2012