Il D.Lgs. n. 231 offre agli enti collettivi una possibilitą di uscire indenni dal procedimento consistente nell’adozione e nell’effettiva attuazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione degli illeciti rilevanti.
I Modelli rappresentano un insieme di misure e procedure organizzative, gestionali, etiche, di controllo e sanzionatorie capaci, con ragionevole sicurezza, di assolvere al compito di ridurre i rischi di reato: servono, insomma, in primo luogo, ad evitare le per
dite patrimoniali connesse al coinvolgimento in un procedimento penale (sanzioni, ma anche danno all’immagine, perdita di opportunitą commerciali ecc.). La responsabilitą della loro adozione e attuazione risiede, e non poteva essere diversamente, nell’organo dirigente: quest’ultimo potrą essere chiamato a rispondere dagli azionisti nell’ipotesi in cui, per mancanza o per mancata attuazione del Modello, la societą fosse coinvolta in sede penale. In conclusione, i Modelli non sono obbligatori, ma rappresentano, di fatto, l’unica possibilitą di difesa di cui dispone la societą che venga sottoposta ad indagini o imputata per taluno dei reati previsti dal decreto. Il protagonista principale del sistema di prevenzione degli illeciti voluto dal d.lgs. n. 231 e l’Organismo di vigilanza, un inedito organo dell’ente che, sin da subito, e stato al centro del dibattito. All’Organismo di vigilanza la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) attribuisce obblighi di comunicazione, in favore di pubbliche autoritą, delle infrazioni rilevate nell’esercizio delle sue funzioni. Per quanto riguarda tale ultima problematica, sarą cruciale stabilire e formalizzare adeguate modalitą di collaborazione e di coordinamento tra l’ODV e gli altri attori del controllo interno: il collegio sindacale, il responsabile antiriciclaggio, la funzione compliance. Questa nuova edizione del Volume da conto, in particolare, della recente evoluzione giurisprudenziale sull’elemento soggettivo dei delitti di ricettazione e riciclaggio: la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente, per entrambe le fattispecie, il dolo eventuale, vale a dire il concreto dubbio (e non addirittura la certezza) sulla provenienza illecita della res. In secondo luogo, si evidenziano le sentenze del Procedimento Impregilo, di primo grado e di appello, che hanno, per la prima volta dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001, sancito l’esclusione di responsabilitą in favore dell’ente che ha adottato un idoneo Modello organizzativo. Infine, vengono riportati i tre provvedimenti sui controlli interni a fini di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanati da Banca d’Italia, Consob e Isvap. Ad essi si accompagnano gli undici schemi di comportamenti anomali dell’UIF, emanati a decorrere dal settembre 2009. | |
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Data ultimo aggiornamento: Lunedi' 3 dicembre 2012 |